BREVETTI D'ISTRUTTORE KRAV MAGA LEGALMENTE VALIDI
Quando un brevetto d'Istruttore in Krav Maga è legalmente valido? In caso di contenzioso in tribunale, quando si può legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto?
La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina. Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
Pertanto si ribadisce che un'associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale, tranne nel caso che; una associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati.
PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso ad es. dalla F.K.M.N.M.H. (una qualunque delle federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale; per avere valenza il diploma stesso dovrebbe essere rilasciato DIRETTAMENTE dall'Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata in questione è affiliata, non basta il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporta il logo dell'ente con il quale è affiliato